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STATUTO DI “PER Le Persone e la Comunità

ART. 1. Denominazione e sede

È costituita l’Associazione senza fine di lucro denominata “PER le Persone e la Comunità”.
L’associazione ha sede in Napoli, in Vico Sant’Eframo Vecchio n.35.  La sede può essere trasferita con deliberazione del Consiglio Direttivo che ne darà comunicazione agli associati a mezzo mail.
L’Associazione ha durata trentennale.

ART. 2. Finalità

L’associazione sociopolitico-culturale è un’associazione di persone e circoli impegnate nel favorire la partecipazione sociale, culturale e politica. L’associazione incoraggia l’impegno dei cittadini verso iniziative di solidarietà e sostegno per combattere emarginazioni sociali, economiche e politiche.
L’associazione si pone lo scopo di formare alla buona politica gli associati e coloro che si riconoscono nella Carta dei Valori allegata al presente Statuto (Carta dei Valori).
L’associazione sostiene la diffusione di una cultura ecologica integrale.
L’associazione PER le Persone e la Comunità, al fine di raggiungere i propri scopi, intende promuovere varie attività, in particolare:

  1. promuovere attività culturali in genere, indire convegni, riunioni, assemblee, centri di studio, circoli, comitati culturali e di assistenza culturale, laboratori territoriali; realizzare iniziative di ricerca, di studio e di analisi;
  2. promuovere iniziative volte a sensibilizzare i soci e l’opinione pubblica su temi di carattere sociale e politico-amministrativi:
  3. promuovere iniziative, senza fini di lucro, per il sostegno di particolari attività di volontariato rivolte a categorie particolarmente disagiate;
  4. promuovere raccolte di firme finalizzate a proporre leggi di iniziativa popolare, referendum e petizioni;
  5. promuovere e sostenere la parità di genere, in tutti gli ambiti della vita sociale, culturale, politica ed economica;
  6. collaborare con la Pubblica Amministrazione per specifiche iniziative;
  7. diffondere la conoscenza della tradizione e dell’impegno politico ispirato alla dottrina sociale della chiesa;
  8. diffondere la conoscenza della Carta Costituzionale della Repubblica italiana, della cultura politica fondativa dei Trattati costitutivi dell’Unione Europea, dei valori contenuti nella Dichiarazione universale dei Diritti umani delle Nazioni Unite;
  9. implementare attività di formazione alla partecipazione politica;
  10. attivare iniziative editoriali quali: pubblicazione di bollettini, per pubblicazione di atti di convegni, di seminari, comunicazione a mezzo internet, e social media (blog, podcast);
  11. favorire la partecipazione attiva dei soci e di coloro che si riconoscono nella Carta dei Valori (Allegato n. 1) alle competizioni elettorali.

ART. 3. Logo

Il logo dell’associazione è allegato al presente atto (Allegato n.2).
Tutti gli atti che manifestano la associazione all’esterno devono contenere il logo.
Un circolo o un gruppo di cittadini può chiedere al segretario l’assegnazione del logo da utilizzare come simbolo per competizioni elettorali.
La richiesta va presentata in forma scritta ed accompagnata dall’atto ufficiale di adesione della lista alla Carta dei valori, ivi comprese le regole etiche per le competizioni elettorali, sottoscritto da tutti i candidati.
Su proposta del segretario, il Consiglio può accogliere o rigettare la proposta.
Su proposta del segretario, il Consiglio può anche annullare un consenso precedentemente dato alla luce di sopraggiunte incompatibilità.
Il segretario approverà espressamente le modifiche del logo necessarie per le indicazioni della competizione e dei candidati, a pena di decadenza dell’autorizzazione.

ART. 4. Soci 

I Soci e le Socie dell’associazione fondatori e ordinari devono essere maggiorenni, esprimere adesione in forma scritta alla Carta dei Valori.

a) Soci e Socie Fondatori
Sono soci e socie Fondatori i sottoscrittori dell’Atto costitutivo e le persone espressamente indicate nell’atto costitutivo.
Le dimissioni volontarie da socio/socia fondatore vanno presentate per iscritto al presidente dell’associazione e devono essere ratificate dal Consiglio direttivo.
Su proposta del segretario, il Collegio di garanzia può deliberare la decadenza di un socio/socia fondatore per gravi motivi o per palese violazione della Carta dei valori.
I soci e le socie fondatori versano un contributo annuale di compartecipazione stabilito dal Consiglio su proposta del segretario, sentito il tesoriere.

b) Soci e socie ordinari
Per aderire all’associazione PER le Persone e la Comunità come socio/a ordinario è necessario presentare richiesta in forma scritta al presidente e al segretario.
In fase di prima attuazione dello Statuto i soci e le socie ordinari) possono contribuire volontariamente: il consiglio direttivo su proposta del tesoriere può stabilire, in fase di funzionamento ordinario dell’associazione, una quota annuale minima per i soci e le socie ordinari.
Su proposta del segretario, il Collegio di garanzia può deliberare la decadenza di un socio/a ordinario per gravi motivi o per palese violazione della Carta dei valori.
La assemblea può decidere di istituire una sezione soci e socie  giovani per i minorenni stabilendo le modalità di accesso e partecipazione.

ART. 5. Organi

Sono organi dell’Associazione:

  • L’Assemblea
  • Il Presidente
  • Il Segretario
  • La Segreteria
  • Il Consiglio Direttivo
  • Il Collegio di garanzia

Tutti gli incarichi associativi sono svolti a titolo gratuito.

ART. 6 . Assemblea

L’assemblea è l’organo sovrano dell’associazione.
L’assemblea dei soci e delle socie ê il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’Associazione ed è composta da tutti i soci e socie, ognuno dei quali ha diritto a un voto. La convocazione dell’assemblea è fatta dal presidente mediante e-mail almeno quindici giorni prima della data della riunione.

L’assemblea è presieduta dal Presidente, con l’assistenza del Segretario.
Essa è convocata almeno una volta all’anno in via ordinaria, ed in via straordinaria qualora sia richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno un terzo degli associati.
In prima convocazione l’assemblea ordinaria ê valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti e delibera validamente con la maggioranza dei presenti. Il Presidente deciderà inappellabilmente sulla modalità di votazione. Non è ammesso il voto per delega.

L’assemblea ha i seguenti compiti:

  • delibera su progetti, programmi e iniziative sottoposti alla sua approvazione dal Consiglio direttivo, o dai soci e socie singoli o uniti in un gruppo;
  • approva il bilancio preventivo e consuntivo;
  • elegge il Consiglio Direttivo.

ART. 7. Presidente

Il Presidente è il rappresentante istituzionale dell’associazione. Il Presidente è eletto dall’assemblea nell’ambito dei propri componenti.  Dura in carica cinque anni rinnovabili per un massimo una volta. Convoca il Consiglio direttivo almeno quattro volte all’anno. Convoca e presiede l’Assemblea almeno una volta all’anno.

ART. 8. Segretario

Il segretario è il rappresentante legale dell’associazione. Ha la responsabilità dell’indirizzo generale dell’associazione, coadiuvato dal Presidente e dal Consiglio direttivo.
È nominato dal Consiglio direttivo, tra i propri membri. Dura in carica cinque anni, rinnovabile massimo una volta.
Il segretario nomina la segreteria, sentito il presidente nomina il tesoriere tra i componenti della segreteria. Presenta e sottopone all’approvazione dell’Assemblea, su proposta del Consiglio direttivo, il bilancio preventivo e consuntivo redatto dal tesoriere. Redige, di intesa con il Presidente, l’ordine del giorno dei lavori del Consiglio direttivo e dell’assemblea. Convoca la Segreteria. Guida i lavori del Consiglio direttivo.

ART.9. Segreteria

La segreteria è nominata dal segretario.  È composta da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 9 (nove) membri scelti tra i soci. ll presidente ed il segretario sono membri di diritto. La segreteria coadiuva il segretario in tutte le sue mansioni. Nell’ambito della segreteria il tesoriere redige il bilancio preventivo e riscuote le quote annuali dai soci.

ART. 10. Consiglio direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto dai membri della segreteria, da 10 (dieci) tra i soci e socie fondatori, da 5 (cinque) coordinatori dei circoli (uno per provincia) e 10 (dieci) componenti dell’assemblea, eletti dall’assemblea stessa.
Il Consiglio Direttivo dura in carica cinque anni.
Si decade da componente del Consiglio direttivo in seguito all’assenza immotivata a tre consecutive riunioni. Il Consiglio Direttivo, nomina tra i propri membri il Segretario.
Il Consiglio direttivo, insieme al Presidente, coadiuva il segretario nell’indirizzo generale dell’associazione.  Il Consiglio direttivo su proposta del segretario autorizza la nascita dei circoli cittadini e territoriali PER le Persone e la Comunità e, in sede di prima formazione, nomina il coordinatore.
Le deliberazioni del Consiglio avvengono a maggioranza semplice, in presenza del numero legale. Il numero legale ê pari alla metà degli dell’aventi diritto.

Art. 11. Circoli

Un gruppo di minimo tre persone può chiedere al segretario l’autorizzazione a formare un circolo PER le Persone e la Comunità cittadino o territoriale e a utilizzarne il simbolo nelle attività cittadine.  Su proposta del Segretario, il Consiglio può accogliere o rifiutare la richiesta.
Il coordinatore del circolo è eletto dai membri del circolo a maggioranza semplice e dura in carica 5 (cinque) anni. L’elezione è ratificata dal segretario. Il circolo svolge attività sociale, culturale e di animazione politica. I membri del circolo devono aderire espressamente alla Carta dei valori dell’associazione. ln caso di parere favorevole alla formazione del circolo, il segretario, su parere vincolante del Consiglio Direttivo, in sede di prima formazione, nomina il coordinatore del circolo, fissando la durata del mandato.
Il circolo può essere commissariato dal segretario, sentita la segreteria ed il Consiglio direttivo, per insufficiente attività associativa, o per irregolarità.
Il circolo può essere sciolto dal Consiglio, su proposta del segretario, per gravi motivi, per palese violazione della Carta dei valori.

ART. 12. Coordinatore del circolo 

Il coordinatore del circolo è il delegato del rappresentante legale dell’associazione nelle attività di carattere cittadino o territoriale.
Il coordinatore può essere rimosso dal Consiglio, su proposta del Segretario, per insufficiente attività, per gravi motivi, per palese violazione della Carta dei valori.
Il coordinatore ê tenuto ad informare i partecipanti del circolo circa le attività complessive dell’associazione e riferisce puntualmente al segretario circa le attività del circolo.
Il coordinatore deve essere scelto tra i soci dell’associazione.

ART. 13. Collegio di garanzia

Il Collegio di garanzia è composto da tre membri scelti dall’assemblea tra tutti i soci.
Le eventuali controversie nascenti tra i Soci, gli Organi tra loro o al loro interno, circa l’interpretazione di questo atto o per qualsiasi altra causa, saranno sottoposte (con esclusione di ogni altra giurisdizione) al giudizio del Collegio di Garanzia, i quali giudicheranno senza formalità, ex bono et aequo.
Il Collegio nomina nel suo seno il Presidente che lo presiede e lo convoca.

Il Collegio di garanzia

  • vigila sulla tenuta dei conti dell’associazione;
  • esprime all’Assemblea il parere (anche verbale) sui bilanci;
  • si pronuncia sull’esclusione degli associati secondo quanto previsto.

ART. 14. Disposizioni finali

La associazione si estingue nei casi di: scadenza dell’eventuale termine di durata previsto dallo statuto sopraggiunta l’impossibilita di conseguire gli scopi, il venire a mancare di tutti gli associati, ex art 27 co.1 e 2 c.c.
Nel caso di estinzione eventuale residuo patrimoniale attivo verrà devoluto alla Caritas regionale.
Per tutto quanto non previsto si rinvia alle norme dettate dal codice civile.

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